E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo integrale del DPCM del 26 Aprile 2020, con i relativi allegati.
Si riportano alcuni punti salienti del documento.
Sono consentite le attività con i codici ateco che iniziano con 94 (quelli più comunemente utilizzate dalle associazioni).
Verificare dunque attentamente che l’Associazione abbia un codice ricompreso tra questi.
Il codice ateco è riportato nell’attestazione del codice fiscale dell’associazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Le attività che si svolgono devono in ogni caso rispettare scrupolosamente il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento Covid-19
Per quanto riguarda le attività attualmente ancora sospese e rilevanti per gli enti di tipo associativo come i nostri, si consiglia di verificare scrupolosamente l’art.1 alle lettere i, k, s, t, z, del citato Decreto, che qui parzialmente si riportano
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
OMISSIS
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la
presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
OMISSIS
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
OMISSIS
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività
convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento
da remoto
OMISSIS
z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1.